[INFO] Omologazione

Per essere sempre in regola

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  1. Franz16v®
     
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    (mettetela come discussione importante)

    OMOLOGAZIONE KIT ESTETICI
    http://www.tecnostrada.it/tuning/omologazione-tuning.html


    OMOLOGAZIONE SCARICHI
    Per quanto riguarda gli scarichi non ce bisogno di nessun aggiornamento della carta di circolazione, se è marchiato CEE, la circolare ministeriale allegata lo conferma


    Ministero dei Trasporti - Divisione IV
    Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997
    Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO. "Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
    Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
    Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
    Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
    Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:
    ex 00 0000
    Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.

    Il Direttore Centrale
    Dr. Ing. Tullio D'ULISSE

    OMOLOGAZIONE VETRI SCURI


    DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
    E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
    Direzione Generale della Motorizzazione
    e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

    PROT. N. 1680M360
    Allegati n. /
    Roma, 8.5.2002

    Agli Uffici Provinciali della M.C.TC.
    LORO SEDI

    Ai Coordinatori della M.C.T.C.
    LORO SEDI

    Ai C.P.A.
    LORO SEDI

    All’Assessorato ai Trasporti,
    della Regione Siciliana
    Via Notarbartolo, 9
    PALERMO

    Alla Provincia Autonoma di Trento
    Motorizzazione Civile
    Lungoadige S. Nicolò, 14
    38100 TRENTO

    Alla Provincia Autonoma di
    Bolzano-Alto Adige – Rip.ne 38
    Via Crispi, 8
    BOLZANO


    OGGETTO: Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli


    Pervengono richieste di chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in merito all’applicazione, sui veicoli in circolazione, di pellicole adesive su vetri dei veicoli.

    Al riguardo, si osserva quanto segue.


    La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l’omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti, ne risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso.

    Tuttavia, nell’ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l’approvazione di dette pellicole nonche’ la loro installazione sui vetri dei veicoli.

    Lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie.

    Non c’è dubbio, d’altra parte, che secondo i principi di libera circolazione delle merci, così come stabilito dall’art. 28 del Trattato CEE, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie.

    Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l’applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:
    1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime;
    2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all’estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate.
    L’installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.

    Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non e’ consentita l’applicazione delle pellicole in argomento ne’ sul parabrezza ne’ sui vetri laterali anteriori; inoltre, l’applicazione sul lunotto posteriore, e’ ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo il lati.

    E’ appena il caso di precisare che l’applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice della strada.

    IL DIRETTORE GENERALE
    (dott. Giorgio Berruti)

    OMOLOGAZIONE BARRA DUOMI

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  2. benfidesign
     
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    Ragazzi non posso parlare apertamente,ma ho fatto è faccio omologare tutto è spedisco in tutta Italia.Pellicole o scarichi ,lsd,allargamenti prese d'aria devo essere omologate !!!! :.31.:
    Se trovi l'agente pignolo per una mano ti manda a revisione e poi te lo dice se le pellicole ho altro puo stare.Al special car ho fatto omologare di tutto su una mini che ci sarà stand Bertucci,guardate tutto quello che ha è omologato,esce auto demo
     
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  3. stormwind
     
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    scusate ma per i fari anabbaglianti e abbaglianti super white xenon della eurolite ho bisogno di omologazione? E a chi?
     
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2 replies since 3/12/2007, 23:02   1427 views
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