Bollo auto

tutto quello che bisogna sapere

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  1. cuoresportivo
     
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    1.Il bollo e la tassa di possesso

    Il "bollo" è una tassa sulla proprietà del veicolo: per questo motivo il proprietario è tenuto a pagare l'importo stabilito anche se non utilizza il mezzo di cui è intestatario. L'ammontare del bollo varia in base alla potenza del veicolo ed è funzione della classe ambientale di appartenenza.

    Si tratta di una tassa regionale e quindi, sulla base di regole generali fisse, sono presenti differenze tra le varie Regioni, ad esempio per quanto riguarda le date di scadenza e le sanzioni in caso di ritardo.

    Da segnalare che per le Regioni a statuto speciale (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta) ad eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano, le funzioni di controllo e riscossione sono svolte dal Ministero delle Finanze.

    2.Quando pagare la tassa di possesso

    Il bollo deve essere versato da chi risulta intestatario del veicolo al Pra entro l'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento. Di solito per i veicoli circolanti il termine ultimo è entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo bollo, mentre per i veicoli nuovi il primo bollo deve essere pagato entro l'ultimo giorno del mese di immatricolazione (la data di immatricolazione è indicata sulla carta di circolazione). Se però il nuovo veicolo è stato immatricolato negli ultimi dieci giorni del mese, si può pagare anche nel corso del mese successivo.

    La ricevuta di avvenuto pagamento deve essere conservata per l'anno cui il pagamento si riferisce e per almeno i cinque anni successivi (le prescrizioni variano a seconda delle Regioni), tenendo conto di ogni eventuale condono o proroga delle scadenze. Una volta versato l'importo non c'è l'obbligo di esporre o di tenere in auto il contrassegno di pagamento.

    I casi in cui non si paga
    In caso di vendita è bene trascrivere subito al Pra il passaggio di proprietà, così come la perdita di possesso in caso di furto o demolizione. Se infatti il veicolo viene venduto, demolito o cancellato dal Pubblico Registro è possibile evitare il pagamento del bollo, a condizione che la trascrizione dell'atto avvenga entro la data di scadenza del pagamento.

    3.Come calcolare l'importo del bollo auto

    L'importo della tassa di possesso è legato alla potenza effettiva del veicolo espressa in kiloWatt (kW) indicata sulla carta di circolazione nel secondo riquadro, al punto "P2".

    Determinante è anche la classe ambientale del veicolo (secondo la normativa anti inquinamento europea) e quindi il pagamento risulta meno oneroso (a parità di potenza) per le auto Euro 4 ed Euro 5. Il calcolo della somma da pagare si effettua moltiplicando il numero di kiloWatt (senza i decimali) per la tariffa fissata dalla Regione di residenza.

    Senza perdere troppo tempo per il calcolo "manuale", è possibile utilizzare il servizio gratuito sul sito dell'ACI oppure quello dell'Agenzia delle Entrate.

    4.Dove pagare la tassa di possesso dell'auto

    Il "bollo" si può pagare all'Aci, negli uffici postali in banca, nelle tabaccherie o presso le agenzie di pratiche automobilistiche abilitate. Grazie ad una convenzione tra l'Aci e alcune Regioni (Lombardia, Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Umbria e Province autonome di Trento e Bolzano) sono presenti i servizi telematici di pagamento "telebollo" e "bollonet", che consentono il versamento via telefono o internet.

    Per il versamento negli uffici postali è possibile utilizzare un modulo specifico e in alcune Regioni anche in banca (Lazio, Lombardia e Toscana, Provincia autonoma di Trento). Nelle tabaccherie il sistema utilizzato è il medesimo del Lotto e per pagare è sufficiente compilare una "schedina". Le volte successive basta consegnare al tabaccaio il vecchio bollo: il calcolo viene effettuato in automatico e include eventuali interessi per i ritardi.

    Le agenzie di pratiche auto sono gli operatori specializzati in questa tipologia di servizi e pertanto sono in grado di offrire una maggiore assistenza. In particolare possono correggere in tempo reale eventuali dati errati presenti nel sistema (soprattutto in relazione al cambio di residenza o al passaggio di proprietà) e mettere in regola la propria posizione fiscale evitando accertamenti e sanzioni in futuro.

    5.La sanzioni previste per il mancato pagamento

    Per molti automobilisti il "mese del bollo" è sicuramente gennaio. Il termine ultimo per effettuare il pagamento senza interessi di mora è il 31 gennaio. Dopo questa data verranno addebitati anche gli interessi e le sanzioni, calcolati in base ai giorni di ritardo.

    In particolare per i versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza del termine si applica una sanzione pari al 2,5% dell'importo originario a cui si aggiungono gli interessi giornalieri la cui percentuale annua è pari all'1%.

    Se il pagamento avviene con più di un anno di ritardo viene applicata una sanzione del 30% sull'importo originario più gli interessi pari all'1% fisso per ogni semestre di ritardo maturato.

    Alcune Regioni applicano sanzioni leggermente diverse: il Piemonte impone una sanzione del 10% senza interessi moratori, la Lombardia del 30% senza interessi, il Veneto del 10% con interessi pari all1% ogni sei mesi di ritardo, e infine la Provincia Autonoma di Trento del 3% con interessi dell'1%.

    6.Riduzioni per auto ecologiche e storiche

    Alcune categorie di veicoli possono beneficiare di riduzioni o esenzioni, che variano a seconda della Regione di residenza dell'intestatario del veicolo. Oltre ai veicoli rubati o demoliti, sono esentati dal pagamento del bollo i veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita, i veicoli ecologici (vetture elettriche o a gas) e quelli storici (costruiti da più di 20 anni). Vediamo in dettaglio queste ultime categorie.

    Veicoli ecologici
    I veicoli elettrici non sono soggetti al pagamento della tassa sulla proprietà per cinque anni a partire dalla prima immatricolazione. Dal sesto anno alcune Regioni (Lombardia e Piemonte) prevedono ancora l'esenzione totale, mentre nelle restanti è prevista una riduzione del 75% dell'importo dovuto.

    Le auto con alimentazione esclusiva a GPL o a metano ottengono una riduzione del 75%. Da segnalare che in Lombardia per i mezzi alimentati esclusivamente a gas è prevista l'esenzione totale, mentre in Piemonte tale esenzione viene estesa a tutti gli autoveicoli omologati a gas. Nella Provincia autonoma di Bolzano i veicoli immatricolati a gas a partire dal 6 agosto 2003 ottengono l'esenzione dal bollo per i primi tre periodi d´imposta.

    Le auto a doppia alimentazione (benzina-GPL, benzina-metano) beneficiano di agevolazioni solo Provincia autonoma di Bolzano: esenzione dalla tassa automobilistica per tutti i veicoli immatricolati a gas e l'esenzione per i primi tre periodi d´imposta per tutti i veicoli trasformati a gas a partire dal 6 agosto 2003.

    Veicoli storici
    Le esenzioni dalla tassa automobilistica per i veicoli storici sono differenziate a seconda dell'età del veicolo.

    - Veicoli con almeno 30 anni

    I veicoli costruiti da almeno 30 anni beneficiano automaticamente dell'esenzione totale dal bollo. Nel caso in cui vengano utilizzate sulle strade pubbliche, queste vetture sono però soggette al pagamento del cosiddetto "bollo di circolazione" (pari a 25,82 euro, con eventuali variazioni in base alla Regione di residenza). Tale imposta può essere pagata in qualsiasi periodo dell'anno purché prima di guidare la propria auto storica su strada.

    - Veicoli con almeno 20 anni

    Le auto con almeno 20 anni (ma meno di 30) hanno diritto all'esenzione dal bollo e al pagamento dell'eventuale tassa fissa di circolazione esclusivamente se considerate di particolare interesse storico e collezionistico, e incluse nel registro ASI (Automotoclub storico italiano).

    In tutti gli altri casi non è prevista alcuna esenzione o agevolazione. Solo in Lombardia, comunque, l'esenzione totale dalla tassa automobilistica è estesa anche a tutte le auto con più di 20 anni, al pari dei veicoli ultra trentennali.

     
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  2. sandrino156
     
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    mi sbaglio o la regione può richiederti al massimo il bollo di 3 anni prima?
     
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  3. cuoresportivo
     
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    sandrino la tua domanda non è molto chiara, spiegati meglio :ok:
     
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  4. sandrino156
     
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    esatto chiedevo questo peppolaski.......io mi ricordavo 3.......forse ti dicono 5 per stare tranquillo......cmq controllerò
     
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  5. sandrino156
     
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    dopo un pò di ricerca, ho trovato questo allegato della lega consumatori, il bollo auto va tenuto 3 anni.......

    http://www.aclivarese.it/documents/Non%20B...%20Ricevuta.pdf
     
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  6. cuoresportivo
     
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    CITAZIONE (cuoresportivo @ 26/4/2011, 23:54) 
    La ricevuta di avvenuto pagamento deve essere conservata per l'anno cui il pagamento si riferisce e per almeno i cinque anni successivi (le prescrizioni variano a seconda delle Regioni), tenendo conto di ogni eventuale condono o proroga delle scadenze. Una volta versato l'importo non c'è l'obbligo di esporre o di tenere in auto il contrassegno di pagamento.



    visto quello che ho trovato io e la tabella di sandrino....non si capisce se bisogna conservare 3 o 5 anni....a questo punto conviene conservarla per 5 anni tanto un pezzo di carta in più o in meno...non fa differenza :asd:
     
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5 replies since 26/4/2011, 22:54   195 views
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